Perché oro

Perché oro:

Il mercato: la Legge 17 Gennaio 2000, n. 7

“Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000

Art. 1.

(Commercio dell’oro)

  1. Ai fini della presente legge con il termine “oro” si intende:
  2. a) l’oro da investimento, intendendo per tale l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine…”
Investimento oro - Aurum Italia
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In tutta Europa da subito le banche hanno offerto, sia a privati che aziende, la possibilità di diversificare i propri risparmi acquistando oro fisico puro al 999,9/1.000 (24K).

Nel 2005 sono nate le prime aziende private che hanno proposto, oltre all’oro, i servizi per rendere semplice, organizzato ed accessibile, al piccolo risparmiatore, questo mercato.

Tutto questo in Italia non è successo!

Il mercato italiano

Il mercato italiano rappresenta il dato anomalo a livello mondiale: è il paese nel quale i risparmiatori sono stati maggiormente distratti dall’acquisto del bene rifugio per antonomasia, dove la diversificazione da proporre ai propri clienti non ha mai considerato l’oro fisico, proponendo eventualmente solo oro finanziario.

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Pochi sanno che per legge il denaro depositato in banca, in un conto corrente o conto deposito, diventa di proprietà della banca stessa come prevede l’Art. 1834 c.c. Codice civile

Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria (1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (1782).

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

Pur esistendo un Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, le banche non sono obbligate ad accantonarvi denaro né vi sono presenti riserve monetarie.

Se a questo si aggiunge che in Europa dal 1° gennaio 2016 è in vigore il Bail-in, ovvero il “salvataggio interno” dalle eventuali crisi bancarie, lasciare tutti i propri risparmi depositati in una banca commerciale potrebbe comportare qualche rischio.

Se anche in Italia venisse applicato il Glass-Steagall Act, come negli Stati Uniti dal 1933, la sicurezza per i risparmiatori tornerebbe a livelli accettabili ma oggi il rischio è tutto a carico loro.

Molti analisti prevedono l’arrivo di una nuova crisi.

Il fatto che le Banche Centrali di molti stati stiano facendo grandi acquisti di oro fisico conferma decisamente questa previsione e che tra questi Stati vi siano sia la Germania che l’Olanda (il paese dei diamanti) deve far aumentare l’attenzione dei risparmiatori italiani alla protezione dei loro risparmi.

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